Art. 7.
(Rette di iscrizione).

      1. In ottemperanza ai princìpi di autonomia statutaria, le università fissano le rette di iscrizione degli studenti all'interno dei valori minimo e massimo stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto può anche essere determinata la modulazione delle rette di iscrizione in relazione alle fasce di reddito degli studenti.
      2. Ogni università può stabilire altresì la riduzione delle rette di iscrizione a corsi di laurea considerati strategici sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro. Con la legge finanziaria sono stanziate annualmente le risorse necessarie per compensare gli oneri sostenuti dalle università per il riconoscimento delle suddette agevolazioni.
      3. Le università possono, in deroga al tetto massimo della retta di iscrizione, stabilire forme di partecipazione degli studenti al costo di attività extracurriculari

 

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alle quali gli studenti partecipano facoltativamente.
      4. Le università che non fruiscono di finanziamenti pubblici per le attività didattiche possono determinare le rette di iscrizione in misura anche superiore al valore massimo fissato dal decreto di cui al comma 1.